La Pista Polifunzionale dovrebbe chiamarsi Ciclovia dell’Aterno
L’associazione FIAB L’Aquila Più Bici in Città APS – ETS ha inviato una lettera al Sindaco e all’Assessorato alla Mobilità del Comune dell’Aquila in cui richiede la modifica della denominazione della pista “Polifunzionale dell’Aterno”, in fase di realizzazione tra Capitignano e Molina, in “Ciclovia dell’Aterno”, al fine di renderne più chiara la finalità d’uso e la compatibilità con le più recenti definizioni di legge.
Al Sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi
All’Assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Paola Giuliani
Al responsabile Settore Mobilità Sostenibile del Comune dell’Aquila Marco Marrocco
alle testate giornalistiche del territorio
Nel PUMS Piano Urbano di Mobilità Sostenibile del Comune dell’Aquila nel paragrafo 5.2.3.5 Pista polifunzionale Valle dell’Aterno del Tomo 1 Capitolo 5 Quadro conoscitivo aggiornato Rev 05 si legge:
“Allo stato attuale, il Comune dell’Aquila ha provveduto a realizzare il primo tratto della pista polifunzionale nella Valle dell’Aterno, Tratta A-E Comune dell’Aquila e Tratto H-I Comune di Fossa che è stato inaugurato il 07.04.2017.”
In nessuna parola o frase si intende pista ciclabile, ma è opinione comune che quella sia tale perché, a guardare l’asfalto, c’è la linea tratteggiata di mezzeria e qualche pittogramma raffigurante la bicicletta. Agli occhi di un cittadino comune anche la larghezza ricorda una pista ciclabile, ma…
La cosiddetta pista è definita “polifunzionale” perché la strada è aperta a tutti i veicoli come lo sarà in molti tratti del progetto che arriverà fino a Molina, alle porte della Valle del Sagittario e quindi della Valle Peligna. Infatti né all’ingresso lato L’Aquila né a quello lato Monticchio, per parlare del solo tratto definito “realizzato”, esiste segnaletica che indica la ciclabilità del tratto stradale. Infatti la presenza di automobili ed altri veicoli a motore sul tratto in questione testimonia la necessità dei proprietari dei terreni di accedere agli stessi o alle loro case.
Quindi dove sta il problema? La Legge 2 del 11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” classifica chiaramente le “ciclovie”, cioè quelle strade anche a basso volume di traffico che permettono la promiscuità tra le biciclette e i veicoli a motore come le automobili.
La Legge 2/2018, che tra l’altro individua il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche inserito nella Rete Ciclistica Nazionale Bicitalia, mappata dalla FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, precisa che un buon sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi segmenti raccordati che saranno:
- descritti (e segnalati) con precisione
- costruiti (o messi) in sicurezza e
- legittimamente percorribili dal ciclista
La stessa legge afferma che, con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza, si possono definire
le seguenti categorie di segmenti stradali rilevanti per il ciclista: - Pista ciclabile e/o ciclopedonale: come da Codice della Strada.
- Corsia ciclabile e/o ciclopedonale: come da Codice della Strada.
- Pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato In questo
caso può essere usato il termine Greenway. - Sentiero ciclabile e/o Percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette bordi
fiume o ambiti rurali anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono
ammesse. - Strade senza traffico: strade con percorrenze motorizzate inferiori a 50 veicoli/die.
- Strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 500
veicoli/die senza punte superiori a 50 veicoli/h. - Strada ciclabile o ciclostrada (o “strada 30”): strada extraurbana con sezione della
carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati
(frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di 30 km/h. -> Itinerario Ciclopedonale:
Art 2 C.d.S lettera F bis
La successione degli elementi precedenti può essere ulteriormente raggruppato e risuddiviso come
segue:
a. Ciclovia con massimo grado di protezione (ovvero percorso protetto propriamente detto):
percorso costituito da una successione degli elementi precedenti da 1 a 4 almeno per il 90%
b. Ciclovia con grado di protezione medio: Percorso costituito da una successione di almeno il
50% degli elementi da 1 a 4 e il restante con gli elementi 5 e 6,
c. Ciclovia con grado di protezione minimo : Percorso costituito da una successione degli
elementi da 1 a 6 (tollerato un 5 % di strade con > 500 veicoli/die e non ammesse comunque
strade con >3000 veicoli/die)
Nei contesti urbani le voci 5 e 6 sono di fatto sostituite dai seguenti elementi:
A. Area Pedonale Art 3 CdS punto 2
B. Zona a traffico limitato Art 3 CdS punto 54
C. Zona residenziale Art 3 CdS punto 58
D. Zona a velocità limitata Art 135 Regolamento (per 30 km/h o inferiori)
In base alle disposizioni normative e per chiarezza nei confronti dei cittadini chiediamo che si adotti una comunicazione più chiara tramite segnali e cartelli motivazionali lungo il tracciato definito “pista polifunzionale” e che venga chiamato “ciclovia” così da rispettare la legge e, nel contempo, gli utenti della strada che sapranno con certezza cosa li aspetta nel percorrere l’itinerario scelto.